Chi siamo

STATUTO ORGANICO
del
Magistrato di Misericordia
Fondazione in Genova

Allegato “A” all’atto

CAPO I Denominazione, natura, origine, sede e scopi del Magistrato di Misericordia (artt.0l-04)
CAPO II Del Consiglio (artt.05-06)
CAPO III Adunanze ed attribuzioni del Consiglio di Amministrazione (artt.07-l0)
CAPO IV Attribuzioni del Presidente del Consiglio e del Priore (artt. 11-12)
CAPO V Norme generali di amministrazione (artt. 13-I5)
CAPO VI Del patrimonio (artt. 16-17)
CAPO VII Disposizioni speciali ed avvertenze (artt. 18-19)

 

CAPO I
Denominazione, natura, origine, sede e scopi del Magistrato di Misericordia

Articolo 1

1. Il Magistrato di Misericordia è una fondazione di diritto privato, giusta il D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, in virtù di deliberazione della Giunta Regionale ti 952 in data 5 settembre 2002.

2.2. Il Magistrato di Misericordia trae la sua origine dalla legge emanata il 23 gennaio 1419 dalla Repubblica di Genova, la quale, Doge Tommaso di Campofregoso, su proposta del lungimirante ed attivissimo Arcivescovo Mons. Pileo De Marini, ne approvava la costituzione, confermata poi in successivi provvedimenti della stessa Repubblica.

3. Il Magistrato di Misericordia fu deputato fin dalla sua istituzione all’esecuzione delle benefiche disposizioni di pii testatori e dal 1419 al 1796 acquisì la potestà amministrativa e giurisdizionale nel territorio della Repubblica di Genova in materia di legati, vigilando sull’esecuzione degli stessi e provvedendo, se del caso, tramite l’avocazione a sé dei beni legati, all’esecuzione della volontà dei testatori. Il 21 settembre 1938, in ottemperanza alla L. 17 luglio 1980 a firma di Vittorio Emanuele III, venne decretato lo statuto organico di I.P.A.B.

 

Articolo 2

I. Il Magistrato di Misericordia ha sede in Genova, Via dei Giustiniani n. 25.

 

Articolo 3

  1. La Fondazione Magistrato di Misericordia eroga in Genova ed in altri Comuni le sue rendite nella esecuzione dei fini di beneficenza e culto dipendenti dai legati pii elencati nell’allegato “A” del presente Statuto, alle condizioni di luogo, tempo, famiglia e persone volute dalle tavole testamentarie e per integrare i fini stessi.
  2. La Fondazione Magistrato di Misericordia persegue, in particolare, i seguenti scopi istituzionali:
  • eroga assegni a favore di famiglie povere, asili, orfanotrofi, seminari nel Comune di Genova o in altri Comuni;
  • concorre al mantenimento di fanciulli orfani in Istituti Case famiglia del Comune di Genova; • assegna soccorsi e borse di studio a giovani meritevoli di aiuto appartenenti a famiglie genovesi;
  • sostiene l’attività di beneficenza delle Parrocchie site in Genova e in altri Comuni così come individuate nelle tavole di fondazione;
  • provvede a dare esecuzione agli obblighi di culto in determinate Chiese di Genova e di altri Comuni meglio individuate nelle tavole di fondazione;
  • distribuisce, secondo la volontà dei testatori, assegni a persone o a giovani famiglie discendenti dai testatori stessi;
  • eroga a determinate persone designate dai testatori, perché se ne valgano per fini di beneficenza, assegni a norma delle disposizioni testamentarie;
  • persegue in via residuale ogni altra attività che rientri nell’assistenza e beneficenza verso i minori e le persone più povere ed emarginate, anche su indicazione dell’Arcivescovo di Genova (ovvero di chi interinalmente dovesse reggere la Diocesi vacante o impedita a norma del diritto canonico, per il periodo di vacanza o di assenza dell’Arcivescovo), purché detta attività sia coerente e compatibile con le altre finalità istituzionali ed i principi che stanno a fondamento e ispirano l’opera della fondazione.
  • Pone in essere ogni iniziativa ed attività atta a promuovere gli scopi dell’Ente presso Enti Pubblici, soggetti privati ed anche in collaborazione con gli stessi
  1. La Fondazione può porre in essere tuffi gli atti ed i negozi di diritto privato ed ogni attività utile e strumentale al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

 

Articolo 4

  1. La Fondazione Magistrato di Misericordia persegue gli scopi istituzionali di cui al precedente articolo 3, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, con le rendite del proprio patrimonio (descritto nell’ inventano, di cui all’allegato “B” del presente Statuto, approvato in data 8 novembre 2003, con atto a rogito del notaio Giuseppe Mammi di Genova, Rep. 96450) nonché con la compartecipazione su redditi di altri Enti e con eventuali lasciti e donazioni. In particolare, fatte salve le ipotesi eccezionali di urgenza e necessità, agli scopi istituzionali sono generalmente destinati i redditi prodotti annualmente dalla gestione del patrimonio, detratte le spese occorrenti per garantire l’ordinaria e straordinaria amministrazione degli immobili di proprietà nonché per eventuali spese volte ad aumentare e/o consolidare il patrimonio della fondazione ovvero migliorare quello esistente.
  2. La ripartizione delle erogazioni fra i discendenti dei Testatori avviene secondo i criteri stabiliti nelle tavole di fondazione. Quanto alle erogazioni di mera beneficenza, spetta al Consiglio deliberare tenuto conto delle disponibilità di esercizio. In sede di erogazione delle risorse suddette il Consiglio avrà riguardo, oltre che delle risorse economiche a disposizione:
  • del numero e della tipologia di richieste pervenute;
  • dello scopo ultimo che la domanda intende soddisfare;
  • del reddito del richiedente e della sua condizione familiare;
  • delle eventuali situazioni di disagio morale e/o materiale in cui il richiedente si dovesse trovare;
  • dello stato di necessità e/o urgenza.
  1. Il Consiglio definisce con norme regolamentari le modalità per accedere all’erogazione di contributi e/o sussidi c/o altre provvidenze da parte della Fondazione, nonché gli eventuali criteri integrativi di cui la fondazione debba tener conto in sede di erogazione delle risorse.
  2. Qualora nel corso dell’anno vengano a disposizione nuove risorse, comunque acquisite, da destinare a fini istituzionali, il Consiglio procede secondo quanto stabilito nei precedenti commi 2 e 3.
  3. A parità di situazione, il Consiglio dà la precedenza secondo l’ordine di presentazione delle domande, salvo che non valuti l’opportunità di ripartire le risorse con un criterio più ragionevole che risponda e soddisfi maggiormente i principi cui si ispira la Fondazione.
  4. Il Consiglio può specificare ulteriormente le modalità ed i criteri di ripartizione e di distribuzione delle risorse, nonché l’ordine di priorità, in un apposito Regolamento che dovrà, comunque rispettare i parametri indicati nel presente articolo.
  5. In caso di trasformazione o estinzione della Fondazione, nei termini e per i motivi dei quali agli antt.21, 31, 32 del c.c., data la natura educativo religiosa della Fondazione stessa, i beni immobili elencati nell’inventario e comunque facenti capo al Magistrato di Misericordia saranno devoluti alla Curia Arcivescovile di Genova.

 

CAPOII
Del Consiglio

Articolo 5

  1. Il Magistrato di Misericordia è amministrato da un Consiglio, composto da un Presidente e 4 Amministratori, uno dei quali riveste la carica di Priore (Vicepresidente).
  2. E’ membro di diritto l’Arcivescovo dl Genova (ovvero chi interinalmente dovesse reggere la Diocesi vacante o impedita a norma del diritto canonico, per il periodo di vacanza o di assenza dell’Arcivescovo), che è anche Presidente del Magistrato di Misericordia.
  3. In caso di assenza e di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Priore.
  4. Tutti i membri del Consiglio sono nominati dall’ Arcivescovo di Genova.
  5. Tale nomina deve essere comunicata alla Regione Liguria.
  6. Tutti i componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
  7. Ogni due anni, nel mese di Dicembre, il Consiglio elegge tra i quattro Amministratori il Priore.
  8. Nel caso in cui uno dei membri del Consiglio di cui al precedente comma 3 lasci l’incarico, il sostituto rimane in carica quanto sarebbe durato il sostituito. In caso di dimissioni le stesse operano dal momento in cui le stesse vengono formalmente accettate dall’Arcivescovo di Genova.
  9. ll nuovo Consiglio entra in carica il giorno della sua prima riunione. All’uopo il nuovo Consiglio viene convocato, dal Presidente nei venti giorni successivi a quello della nomina dei nuovi membri del Consiglio. In ogni caso, fino a quando il nuovo Consiglio non è entrato in carica, i membri scaduti dall’incarico continuano ad assicurare la gestione ordinaria e straordinaria della fondazione.
  10. Salvo diversa statuizione normativa, le funzioni del Presidente e degli Amministratori nonché del priore, sono totalmente gratuite, salvo rimborsò delle spese a piè di lista. Prima di essere liquidata, ciascuna richiesta di rimborso deve essere deliberata dal Consiglio.

Articolo 6

  1. I membri del Consiglio, compreso il Priore che, senza giustificato motivo, non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, sono dichiarati decaduti su proposta del Presidente, previo avviso dei motivi all’interessato.
  2. La decadenza è pronunciata dallo stesso Consiglio.
  3. La revoca dei membri del consiglio è disposta dall’Arcivescovo dì Genova per gravi violazioni di legge o del presente Statuto, previa contestazione scritta e dopo aver sentito l’interessato.

 

 

CAPO III

Adunanze ed attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Articolo 7

  1. Le adunanze del Consiglio sono ordinarie e straordinarie e vengono presiedute dal Presidente.
  2. Le adunanze di cui al primo comma sono convocate dal Presidente a dal Priore con invito da comunicare ai componenti del Consiglio almeno tre giorni prima della seduta (a mezzo raccomandata, ovvero di posta prioritaria, ovvero mediante fax, telegramma o per via telematica) e, in caso di convocazione d’urgenza, da motivare nell’avviso di convocazione, almeno 24 ore prima.
  3. L’invito contiene l’indicazione della data, dell’ora e del luogo in cui si terrà l’adunanza nonché l’ordine del giorno.
  4. L’ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza, se non già incluso nella convocazione, sarà comunicato agli Amministratori almeno 24 ore avanti il giorno fissato per l’adunanza.
  5. Le adunanze ordinarie hanno luogo nei mesi di maggio e settembre ed in ogni caso quando previsto dalla legge per l’esame del conto finanziario, l’approvazione del conto consuntivo relativo, l’approvazione del bilancio di previsione e delle eventuali variazioni del medesimo.
  6. Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente. La richiesta può essere presentata:
    a) dal Presidente;
    b) dal Priore;
    c) da almeno due Amministratori del Consiglio. Questi dovranno presentare domanda scritta al Presidente.
  7. Il Consiglio non può deliberare su proposte non indicate negli avvisi di convocazione, salvo che il Presidente non li richieda espressamente in relazione a fatti sopravvenuti alla comunicazione della convocazione ovvero sui quali ò opportuno c/o necessario che il Consiglio provveda.

 

Articolo 8

  1. Le adunanze del Consiglio sono validamente costituite con la presenza dei almeno tre amministratori incarica.
  2. Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese a maggioranza assoluta degli intervenuti.
  3. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti.
  4. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.
  5. A parità di voti la proposta si intende respinta.
  6. Nel caso in cui un amministratore si trovi in una situazione di conflitto di certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio ed astenersi dalla deliberazione stessa. In tal caso la sua presenza è comunque computata per la verifica del quorum costitutivo ma non ai fini del quorum deliberativo. L’amministratore che non ottempera agli obblighi posti a] presente comma risponde dei danni che derivino dalla fondazione per effetto della sua inosservanza. Tale disposizione si applica nel caso in cui la delibera riguardi interessi propri di congiunti o affini fino al quarto grado degli amministratori.

 

Articolo 9

  1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati dallo stesso e dal Priore.
  2. Quando alcuni degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione.
  3. I consiglieri hanno diritto che nel verbale risulti il proprio voto e i motivi dello stesso.
  4. I processi verbali devono essere annualmente progressivamente numerati e conservati in archivio.

 

Articolo 10

 

  1. Il Consiglio provvede, in generale all’amministrazione della Fondazione ed al suo funzionamento e, più in particolare:
  • delibera sul bilancio e sull’amministrazione dei beni;
  • promuove, quando occorre, la modificazione dello Statuto; I
    • adotta e modifica i regolamenti;
  • delibera sui criteri e sulle modalità di distribuzione delle risorse disponibili a norma dello Statuto;
  • determina le condizioni dei contratti da stipularsi dal Priore;
  • delibera sulle alienazioni, sulle locazioni e sui comodati, sugli acquisti e sulle permute di beni mobili e immobili;
  • delibera sull’iscrizione e sulla cancellazione di ipoteche anche legali e sulla loro riduzione;
  • delibera sulla costituzione, modificazione ed estinzione di servitù e sulla divisione di eredità;
  • delibera sulla esazione e sull’impiego di somme e capitali di ogni genere;
  • delibera sulle liti che la Fondazione dovesse sostenere, come attrice e come convenuta a qualsiasi livello, nominando legali e procuratori alle liti;
  • delibera in ordine ai ricorsi e contro-ricorsi alle autorità amministrative, finanziarie e politiche;
  • affida, se necessario ovvero ritenuto opportuno, incarichi esterni di assistenza e consulenza;
  • delibera in ordine alla accettazione delle eredità e su tutto quanto riguarda l’amministrazione del patrimonio;
  • delibera sui pagamenti e sull’uso dl1e rendite a norma dell’art. 3 del presente <statuto;
  • designa gli amministratori alla contabilità e agli stabili;
  • designa il membro che, in caso di impedimento del Priore, debba sostituirlo delegandolo all’uopo;
  • nomina il Revisore dei Conti;
  • delibera, infine, su ogni altro atto che riguardi l’amministrazione del patrimonio, l’uso delle rendite ed ogni altra questione ad esso demandata dallo Statuto della fondazione nonché dalla legge e dai regolamenti dello Stato, della Regione, del Comune, e comunque sia finalizzato al perseguimento ed al raggiungimento degli scopi istituzionali.

 

CAPO IV

Attribuzioni del Presidente del Consiglio e del Priore

Articolo 11

  1. Il Presidente esercita i poteri e le funzioni di cui agli articoli 5, commi 4 e 9; 6, commi 1 e 3; 7, commi 1,2,6 e 7.
  2. In particolare egli convoca e presiede le adunanze del Consiglio sia ordinarie che straordinarie.
  3. Il Presidente con atto proprio, può riservarsi m qualsiasi momento l’esercizio, permanente e/o temporaneo, dei poteri e delle funzioni di cui all’art. 12, comma 3. Qualora il Presidente intenda riservare a sé la rappresentanza legale della Fondazione, il Segretario darà al relativo atto adeguata pubblicità.

 

Articolo 12

  1. Il Priore è scelto tra i membri del Consiglio di cui all’art. 5 che lo nomina ogni due anni.
  2. Il Priore sostituisce il Presidente a tutti gli effetti in caso di sua assenza o di impedimento transitorio. In particolare lo sostituisce nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 11, comma I, ma non in quelli di cui agli artt. 5, commi 4 e 9, e’ 6.
  3. Il Priore, oltre alle attribuzioni comuni che ha con gli altri amministratori, sovrintendendo all’andamento dell’amministrazione:
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
  • ha la rappresentanza legale dell’ente;
  • convoca le adunanze di cui all’art. 7, c provveduto il Presidente;
  • stipula i contratti e ne cura la trascrizione iscrizioni ipotecarie;
  • presiede le procedure concorsuali, stipula i relativi contratti e dispone tutti gli atti necessari nell’interesse della Fondazione;
  • sottoscrive i pagamenti nelle varie modalità (bonifico o assegno bancario) unitamente ad und degli amministratori addetti di volta in volta alla contabilità e al Segretario della Fondazione;
  • provvede all’osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei principi contabili, all’esecuzione degli ordini delle superiori Autorità, al pagamento delle spese stanziate in bilancia;
  • esercita i poteri del datore di lavoro, ivi compresi quelli disciplinari, sospendendo per gravi e urgenti motivi gli impiegati ed i salariati e prendendo, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferire al Consiglio alla prima adunanza da convocare, se del caso, entro breve termine;
  • sottoscrive la corrispondenza ufficiale;
  • riferisce sul contenzioso;
  • dispone ogni altro intervento che per effetto della carica, la Legge, lo Statuto e i regolamenti gli attribuiscono.
  1. Mancando ambedue, le figure vicarie saranno assunte dal membro del Consiglio più anziano di età.

CAPO V
Norme generali di amministrazione

Articolo 13

  1. Le funzioni di Segretario sono svolte dal dipendente della Fondazione all’uopo assunto c/o incaricato. Nel caso in cui il segretario sia assente dalla sede ovvero sia impedito in via transitoria a svolgere le sue funzioni e, comunque, in mancanza di esso ovvero in caso di vacanza del posto, dette funzioni saranno assunte dal membro del Consiglio più giovane di età.
  2. Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere l’apertura di uno o più conti correnti bancari, postali o similari e disporre previa decisione collegiale investimenti e disinvestimenti in titoli e fondi c/o prodotti finanziari dì qualsivoglia genere. Il consiglio provvederà inoltre all’assunzione delle delibere ritenute più utili o strumentali per il conseguimento degli scopi istituzionali di cui al precedente punto 3 del presente statuto.

Articolo 14

  1. Con delibera del Consiglio due degli amministratori sono destinati alla contabilità.
  2. Essi esercitano poteri di vigilanza su tutto quanto attiene alla contabilità generale, ordinaria ed alla redazione del bilancio, alla riscossione delle entrate e all’impiego dei capitali. Verificano, inoltre, gli estratti conto e i saldi di cassa.
  3. Appongono congiuntamente la firma su qualsivoglia genere di pagamento il priore, il segretario e un Consigliere di Amministrazione addetto alla contabilità.
  4. Curano l’investimento delle somme eccedenti i bisogni di amministrazione.
  5. Con delibera del Consiglio uno degli amministratori è destinato alla vigilanza sui beni immobili. Egli propone e subordina all’approvazione del Consiglio le acquisizione eventuali, le eventuali dismissioni, le riparazioni, i restauri, i contratti di affitto e le disdette.

 

Articolo 15

  1. Il Consiglio di amministrazione nomina un Revisore dei Conti scegliendolo nella prima seduta tra gli iscritti nell’elenco del Revisori Ufficiali, e ne stabilisce il compenso.
  2. Il Revisore del conti dura in carica quattro anni e può essere confermato. Esso cessa dall’incarico per dimissioni ovvero a seguito dì delibera del Consiglio purché vi sia una giusta causa.
  3. Il revisore vigila sulla corretta applicazione del presente statuto riferendo al Consiglio di amministrazione alla prima adunanza utile circa le violazioni riscontrate.
  4. Il revisore esprime un parere sul bilancia annuale della fondazione riferendone al Consiglio di amministrazione. Per porlo in grado di adempiere a tale funzione il Consiglio di amministrazione, deve consegnare al revisore una copia del bilancio almeno 15 giorni prima della convocazione del Consiglio d’amministrazione chiamato a deliberare circa la sua approvazione.

 

 

CAPO VI
Del patrimonio

Articolo 16

  1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio esistente all’atto della Privatizzazione e delle successive implementazioni per effetto di donazione, eredità o legato, elargizioni o contribuzioni da parte di Enti Pubblici o privati o da persone fisiche.
  2. Il patrimonio della Fondazione è costituito, in particolare dai beni mobili e immobili così come descritti nell’inventario di cui all’allegato “8” del presente Statuto. L’inventano viene aggiornato periodicamente con cadenza triennale, salvo che non siano intervenute modifiche rispetto alla precedente stesura.
  3. Per la dismissione di tali beni, anche al fine di reperire le risorse necessarie per consentire la straordinaria manutenzione degli immobili, è richiesta ut maggioranza di cui all’art. 8, comma 2.
  4. Qualora la dismissione di tali beni non sia richiesta per reperire le risorse necessarie alla straordinaria manutenzione degli immobili, i proventi devono essere reinvestiti nell’acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità.
  5. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, patrimonio o capitali durante la vita della Fondazione.

 

Articolo 17

  1. La Fondazione deve tenere le scritture contabili ordinarie civilisticamente previste e richieste dalla sua natura e dalle proprie dimensioni e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
  2. Fino a diversa statuizione del Consiglio di amministrazione, la Fondazione adotta il regime di contabilità ordinaria con specifica previsione inerente la redazione del bilancio ordinario d’esercizio. Ogni due anni viene inoltre previsto che il Consiglio di Amministrazione rediga un business plan riguardante le previsioni economico-finanziarie di medio termine e le strategie amministrative da porre in essere.

 

CAPO VII
Disposizioni speciali ed avvertenze

Articolo 18

  1. E’ oggetto di disposizione regolamentare ogni materia che non formi oggetto di disposizione statutaria.
  2. Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le norme del codice civile nonché di tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti e che saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.
  3. I membri del Consiglio di amministrazione in carica al momento di approvazione dello Statuto, rimangono in carica fino alla loro sostituzione ai sensi del nuovo Statuto.

Articolo 19

  1. Le disposizioni del presente statuto possono essere modificate con delibera del Consiglio assunta secondo la maggioranza di all’art. 8,comma2
  2. Le modifiche devono essere approvate dalla Regione. Le modifiche entrano in vigore dalla data di approvazione.